Tutto sul contributo unificato
Tutto sul contributo unificato: normativa, tabelle ed importi sempre aggiornati
Aggiornato con le modifiche apportate dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (in vigore dal 1° gennaio 2012)
Definizione
Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione), nel processo amministrativo e nel processo tributario.
Azione civile nel processo penale
L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.
Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore.
Obbligo di pagamento
La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo (in vigore fino al 31 dicembre 2011).

Dal 1° gennaio 2012 la parte attrice quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

Indicazioni obbligatorie
Qualora il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 il contributo unificato è aumentato della metà.
Qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario ed i giudizi amministrativi, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.
Modalità di pagamento
Il contributo unificato è corrisposto mediante: versamento ai concessionari; versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
Controllo in ordine al pagamento
Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.
Il funzionario procede, altresì, alla verifica ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.
Omesso o insufficiente pagamento
In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano gli articoli 247-249 del D.P.R. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta.

Riferimenti normativi
Articoli 9-18, 191-195, 247-249 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico sulle spese di giustizia).
Tabelle degli importi e esenzioni
Importi da applicare
in base ai procedimenti
per i quali non è previsto
un limite di valore
(Aggiornato al 15 novembre 2011)
Procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie la cui parte abbia un reddito imponibile superiore ad euro 31.884,48 (escluso il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione): euro 37,00 (dal 17 luglio 2011 ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Dal 6 al 16 luglio 2011 la soglia di reddito era stata fissata ad euro 21.256,32 ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
Procedimenti di separazione consensuale dei coniugi: euro 37,00 (dal 6 luglio 2011 ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
Procedimenti non contenziosi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio: euro 37,00 (dal 6 luglio 2011 ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
Procedimenti contenziosi in materia di separazione personale dei coniugi: euro 85,00 (dal 6 luglio 2011 ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
Procedimenti contenziosi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio: euro 85,00 (dal 6 luglio 2011 ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
Procedimenti di volontaria giurisdizione: euro 85,00.
Procedimenti (anche fallimentari) da trattarsi in camera di consiglio: euro 85,00.
Procedimenti contenziosi per lo scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio: euro 85,00 (dal 6 luglio 2011 ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
Procedimenti di esecuzione immobiliare: euro 242,00.
Procedimenti esecutivi diversi dall'esecuzione immobiliare: euro 121,00.
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500: euro 37,00.
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore superiore ad euro 2.500: euro 121,00.
Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi: euro 146,00.
Procedure fallimentari (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura): euro 740,00.
Reclami contro i provvedimenti caute-lari (cfr. circolare 31 luglio 2002, n. 5): euro 85,00.
Procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento emessi dal magistrato (cfr. nota 6 maggio 2003, n. 1/5830/U/03): euro 85,00.
Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. nota 6 maggio 2003, n. 1/5830/U/03): euro 85,00.

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