Tutto sul contributo unificato
Tutto sul contributo unificato: normativa, tabelle ed importi sempre aggiornati

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Definizione
Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione), nel processo amministrativo e nel processo tributario.
Azione civile nel processo penale
L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.
Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore.
Obbligo di pagamento
La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
Dal 1° gennaio 2012 la parte attrice quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.
Indicazioni obbligatorie
Qualora il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 il contributo unificato è aumentato della metà.
Qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario ed i giudizi amministrativi, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.
Modalità di pagamento
Il contributo unificato può essere corrisposto mediante: versamento ai Concessionari della riscossione tramite Mod. F23; versamento sul conto corrente postale n. 57152043 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo (per il contributo unificato nel processo tributario il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 1010376927 intestato alla Tesoreria Viterbo - Contrib. Proc. Trib. - Art. 37, D.L. 98/2011); versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati che rilasceranno apposito contrassegno adesivo; versamento su canale telematico per i soggetti abilitati.
Controllo in ordine al pagamento
Il funzionario addetto all'ufficio verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.
Il funzionario addetto all'ufficio procede, altresì, alla verifica ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.
Omesso o insufficiente pagamento
In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano gli articoli 247-249 del D.P.R. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta.
Riferimenti normativi
Articoli 9-18, 191-195, 247-249 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico sulle spese di giustizia).
Tabelle degli importi e esenzioni
Procedimenti esenti
dal contributo unificato
(Aggiornato al 1° febbraio 2016)
Procedimenti già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura:
- procedimenti in materia di lavoro e pubblico impiego (art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533), compreso il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, fino al 5 luglio 2011. Dal 17 luglio 2011 ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono esenti solo se la parte abbia un reddito imponibile inferiore ad euro 34.585,23 (escluso il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione).
- procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533), compreso il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, fino al 5 luglio 2011. Dal 17 luglio 2011 ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono esenti solo se la parte abbia un reddito imponibile inferiore ad euro 34.585,23 (escluso il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione).
- procedimenti relativi all'affrancazione di fondi enfiteutici (art. 10, legge 22 luglio 1966, n. 607);
- procedimenti relativi al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie (art. 15, comma 2, legge 13 aprile 1988, n. 117);
- procedimenti di scioglimento del matrimonio (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74) (esente fino al 5 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);
- procedimenti di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74) (esente fino al 5 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);
- procedimenti contro il trattamento sanitario obbligatorio (art. 5, legge 13 maggio 1978, n. 180);
- procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero (art. 13-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- procedimenti relativi alle controversie in materia di «masi chiusi» (art. 35, legge 24 novembre 2000, n. 340);
- procedimenti per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio (art. 32 disp. att. c.p.p.);
- procedimenti in materia di protezione delle persone prive di autonomia (art. 46-bis disp. att. c.c.);
- conciliazioni stragiudiziali relative alla mediazione di controversie civili e commerciali (art. 17, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28).
Procedimenti di rettificazione di stato civile.
Procedimenti in materia tavolare.
Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio (esente fino al 5 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
Procedimenti in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole dei processi (art. 3, legge 24 marzo 2001, n. 89).
Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento dei figli minori.
Procedimenti riguardanti i figli minori.
Procedimenti di separazione personale dei coniugi (esente fino al 5 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
Procedimenti di interdizione, inabi-litazione e amministrazione di sostegno.
Procedimenti per la dichiarazione di assenza o di morte presunta.
Procedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati.
Procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Procedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.
Esercizio dell'azione civile nel processo penale (se è chiesta solo la condanna generica del responsabile)
Ricorsi avverso il diniego del diritto di accesso alle informazioni ambientali.
Insinuazione tempestiva nel passivo fallimentare (cfr. circolare 13 maggio 2002, n. 3).
Insinuazione tardiva nel passivo fallimentare (cfr. circolare 15 dicembre 2006, n. 372/Q/06-6253).
Procedimenti per correzione di errori materiali di sentenze e ordinanze (cfr. circolare 18 marzo 2003, senza numero).
Iscrizioni dei giornali e periodici nel registro della stampa (cfr. circolare 22 ottobre 2003, n. 1/13395/44).
Riassunzione di processi interrotti, sospesi o cancellati presso il giudice originariamente adito (cfr. circolare 29 settembre 2003, n. 1/12244/U/44)
Ammissione allo stato passivo nelle amministrazioni straordinarie (cfr. nota 24 febbraio 2006, n. 1/2638/44/U-04).
Istanza di conversione del pignoramento (cfr. circolare 14 gennaio 2004, senza numero).
Ulteriore rilascio della copia con formula esecutiva (cfr. nota 28 settembre 2010, n. 122612/U).
Ingiusta detenzione (cfr. circolare 20 giugno 2006, n. 66030).
Accettazione di eredità con beneficio di inventario (cfr. nota 13 giugno 2003, n. 1/8307).
Istanza per la restituzione dei titoli nel procedimento esecutivo mobiliare ed immobiliare (cfr. circolare 14 gennaio 2004, senza numero).
Istanza di chiusura del fallimento (cfr. nota 7 marzo 2006, n. 27213/U).
Procedimenti con ammissione al patrocinio a spese dello Stato (prenotato a debito ai sensi dell'articolo 131, secondo comma, D.P.R. n. 115/2002).
Procedimenti sul contenzioso elettorale (art. 127, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
Negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale dei coniugi, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (cfr. circolare 29 luglio 2015, n. 111198/U).
Intervento adesivo dipendente ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, c.p.c. (cfr. circolare 5 febbraio 2015, n. 0020600/U).

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